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Elezioni Amministrative

Come si svolge l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale

Le Circoscrizioni comunali sono state abolite per i Comuni sotto i 250.000 abitanti con la legge del 26 marzo 2010 n. 42.

La normativa di riferimento in materia di sistema di elezione per gli enti locali è disciplinata dal TUEL - Testo unico degli Enti Locali (Dlgs 267/00). 
Per quanto riguarda le elezioni comunali, la legge individua due differenti sistemi elettorali in base al numero della popolazione residente.

Come si elegge il Sindaco e il Consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, secondo il metodo d'Hondt.

Se è stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

Comuni della provincia di Prato con popolazione inferiore a 15.000 abitanti: CantagalloVernioPoggio a CaianoVaiano e Carmignano (dati dell'ultimo censimento ufficiale del 2011).

Come si elegge il Sindaco e il Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

È proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1). Se nessun candidato ottiene la maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. 
In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. 
È proclamato eletto sindaco il candidato che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato sindaco il candidato più anziano d'età. 
L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

Alle liste (o al gruppo di liste) collegate al Sindaco eletto (al primo o al secondo turno) che non abbiano già conseguito (al primo turno delle elezioni)  almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi (a meno che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi).
I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppo di liste con il metodo d'Hondt.

Alla distribuzione dei seggi non sono ammesse le liste e i gruppi di liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia ("soglia di sbarramento").

Sono attribuiti al giudice ordinario tutte le controversie che concernono l'ineleggibilità, le incompatibilità e le decadenze, ossia aventi ad oggetto diritti soggettivi, mentre al giudice amministrativo sono attribuite le controversie aventi ad oggetto in via diretta l'annullamento degli atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. n. 22640/-2007).

Comuni della provincia di Prato con popolazione superiore a 15.000 abitanti: Montemurlo e Prato (dati dell'ultimo censimento ufficiale del 2011).

Ballottaggio

Nel caso in cui nessun candidato Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno elettorale, si procede ad un secondo turno di votazione o ballottaggio. Vengono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. 
Per i candidati ammessi rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Tuttavia hanno la facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste.
Al secondo turno viene proclamato Sindaco il candidato con il maggior numero di voti.

Normativa

Raccolta della normativa in tema di elezioni amministrative

Data ultima revisione dei contenuti della pagina: lunedì 02 settembre 2019

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