Guida al sistema elettorale italiano
Chi può votare e candidarsi
- Chi può votare (elettorato attivo)
- Chi non può votare
- Chi può candidarsi alle elezioni (elettorato passivo)
- Chi non può candidarsi alle elezioni
Chi può votare (elettorato attivo)
Per poter votare alle elezioni sono necessari i seguenti requisti: cittadinanza italiana e maggiore età (cioè aver compiuto 18 anni). Esistono alcune eccezioni in base al tipo di consultazione elettorale:
Dal 2022 è eliminato il limite dei 25 anni per votare per il senato.
Elezioni amministrative
- Per il Comune, oltre ai cittadini italiani maggiorenni, possono votare anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune in cui si svolgono le elezioni, che presentino istanza al Sindaco entro 40 giorni dalle elezioni.
Elezioni europee
- Possono votare i cittadini residenti nei Paesi membri dell’Unione che siano iscritti nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza; la richiesta deve essere presentata nei 90 giorni prima delle elezioni.
- Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che intendono votare per i candidati italiani, possono votare presso i seggi messi a disposizione (presso consolati d’Italia, istituti di cultura, scuole italiane, ecc). La domanda, diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, va consegnata al Consolato competente entro 80 giorni prima dell'ultimo giorno fissato per l’elezione, per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno. Nel caso in cui gli elettori rientrino in Italia, possono votare presso la sezione in cui sono iscritti; entro la data delle elezioni devono comunicare al Sindaco l'intenzione di voler votare in quel Comune.
Referendum
- Per referendum consultivi regionali, lo Statuto della Regione Toscana, prevede il voto anche per i cittadini stranieri residenti nella nostra regione da almeno cinque anni, in possesso del permesso di soggiorno.
- Per i referendum consultivi locali, lo Statuto comunale di Prato prevede che possono partecipare alle votazioni anche gli stranieri maggiorenni e coloro che hanno compiuto 16 anni (tali elettori saranno inseriti in apposito elenco speciale).
Informazioni per gli italiani residenti all'estero - a cura del Comune di Prato
Diritto di voto alle elezioni europee e ritiro della tessera elettorale per cittadini comunitari residenti a Prato - a cura del Comune di Prato
Chi non può votare
Perdono il diritto di voto i cittadini che hanno ricevuto una condanna penale irrevocabile (cioè quando non è più possibile fare appello) e nei casi di indegnità morale (per esempio chi è sottoposto a libertà vigilata)
Chi può candidarsi alle elezioni (elettorato passivo)
Di regola, chiunque sia elettore può ricoprire cariche elettive, ovvero possono candidarsi alle elezioni tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni. Esistono delle eccezioni in base al tipo di consultazione elettorale.
Elezioni politiche
- Per la Camera dei deputati l'età deve essere superiore a 25 anni, per il Senato a 40 anni.
- Per la Circoscrizione Estero, possono candidarsi solo i cittadini italiani residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa tale Circoscrizione, e che abbiano compiuto 40 anni di età per il Senato e 25 per la Camera.
Elezioni amministrative
- Per il Consiglio comunale sono eleggibili anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.
Elezioni europee
- Per la carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo possono candidarsi gli elettori che hanno compiuto 25 anni, compresi i cittadini degli altri paesi membri in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane.
Chi non può candidarsi alle elezioni
Incandidabilità. Sono incandidabili alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale, comunale e metropolitano, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni, presidente e componente degli organi delle comunità montane i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti stabiliti dall’articolo 3 e seguenti del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Le disposizioni si applicano a qualsiasi altro incarico la cui elezione o nomina è di competenza del Sindaco, del Presidente della Provincia della giunta o del consiglio provinciale o comunale. L'eventuale elezione o nomina è nulla. L'organo che ha nominato o convalidato l'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena è a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Ineleggibilità. Sono ineleggibili quei soggetti che, detenendo o avendo detenuto la titolarità di determinati uffici, possono avvalersi della loro carica per esercitare pressione sugli elettori (alti funzionari statali, magistrati, ufficiali superiori, dipendenti del comune, consiglieri di altro comune). L'ineleggibilità può essere rimossa con le dimissioni, aspettativa, o trasferimento.
Le cause d’ineleggibilità sono stabilite dagli articoli 60 e 61 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali).
Inoltre, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza dalle cariche elettive ricoperte per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province. L’ineleggibilità può essere rimossa con le dimissioni, l'aspettativa o il trasferimento.
Incompatibilità. Sono incompatibili quei soggetti che sono in una posizione di potenziale di conflitto d'interesse o in una posizione di controllore/controllato (amministratore o dirigente di enti sovvenzionati dal comune, o che hanno in corso forniture, appalti o coloro che hanno una lite pendente col comune). L'incompatibilità, a differenza dell'ineleggibilità, non impedisce che il candidato di presentarsi alle elezioni o di essere eletto ma costituisce impedimento al mantenimento della sua carica.
Le cause di incompatibilità sono elencate dall'articolo 63 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali).
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco. Nei comuni con popolazione tra 5001 e 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco. Il divieto, invece, non si applica per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali è candidabile alla carica di Sindaco anche colui che abbia ricoperto la carica per mandati consecutivi.
La carica di assessore è, inoltre, incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale con esclusione dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Non possono ricoprire la carica di assessore né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale.
Le cariche di presidente provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
Nessuno può ricoprire la carica di consigliere comunale per più di un comune o essere contemporaneamente consigliere comunale anche di altro comune.
Non costituiscono cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.
La perdita delle condizioni di eleggibilità o una causa d’incompatibilità comporta la decadenza, entro 10 giorni, dalla carica. Il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela deve contestare. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminarne la causa. Decorso questo termine, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa, invita l'amministratore a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.