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Elezioni Amministrative

Come si svolge l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale (sospese)

Gli organi sono eletti in 2° grado dai consiglieri dei Comuni facenti parte della Provincia.

La Legge 56/2014 ha eliminato l’elezione degli organi provinciali da parte del corpo elettorale, stabilendo che essi sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia

Il presidente della Provincia dura in carica quattro anni. Sono eleggibili i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

Il presidente della Provincia e il consiglio provinciale sono eletti con voto diretto, libero e segreto, sulla base di liste concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
Dall’8 aprile 2019, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento matematico.

Ciascun elettore esprime un voto che è ponderato sulla base di un indice di ponderazione determinato sulla base del valore percentuale del rapporto fra la popolazione di ciascuna delle nove fasce demografiche previste dalla legge 56/2014 e la popolazione dell'intera provincia. Questo valore si riduce a 45 se esso è superiore per un solo comune, ripartendo la percentuale eccedente agli altri comuni in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. Se vi sono uno o più comuni che abbiano un valore percentuale superiore a 35, esso si riduce a questa cifra; escludendo dalla riduzione il comune il cui valore percentuale è superiore a 45 e ripartendo la percentuale eccedente agli altri comuni in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. L’indice di ponderazione è il risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna lista. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono in ordine decrescente, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Attribuiti i seggi alle liste, l’'ufficio elettorale procede alla proclamazione degli eletti, determinando la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

Normativa

Raccolta della normativa in tema di elezioni amministrative

Data ultima revisione dei contenuti della pagina: lunedì 02 settembre 2019

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