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Elezioni europee

Come si svolgono le elezioni europee

A seguito della decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea, il numero dei parlamentari europei, per la legislatura 2019-2024, si ridurrà da 751 a 705. Secondo la decisione UE 2018/937 del Consiglio Europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, l'Italia passerà da 73 a 76 deputati.

Ogni Stato appartenente all'Unione europea ha il diritto di eleggere alcuni dei suoi rappresentanti al Parlamento europeo.
Il numero dei deputati, ovvero il numero dei seggi che spettano ad ogni Stato in Parlamento, è stabilito in base al principio di proporzionalità degressiva: i paesi con una popolazione più elevata hanno più seggi rispetto ai paesi di dimensioni minori, ma questi ultimi ottengono un numero di seggi superiore a quello che avrebbero sotto il profilo puramente proporzionale.

Sebbene gli Stati membri dell'Unione abbiano sistemi elettorali diversi, esistono elementi comuni a tutti: ciascun gruppo politico ottiene un numero di seggi proporzionalmente al numero dei voti ottenuti (sistema elettorale proporzionale).
Ogni paese ha la libertà di decidere su alcuni aspetti importanti della procedura di voto. Per esempio, alcuni paesi suddividono il proprio territorio in circoscrizioni elettorali regionali, mentre altri sono costituiti da un'unica circoscrizione elettorale. I singoli paesi possono anche fissare il giorno preciso delle votazioni in funzione delle proprie tradizioni elettorali. Le elezioni europee si svolgono solitamente in un arco di quattro giorni.

Come si eleggono i membri del Parlamento europeo che spettano all'Italia

 Ai fini delle votazioni, il territorio italiano viene suddiviso in cinque macro-aree, denominate circoscrizioni. La Toscana fa parte della Circoscrizione III° - Italia centrale.

L'Italia è così divisa:

  • Circoscrizione I° - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Lombardia);
  • Circoscrizione II° - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
  • Circoscrizione III° - Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana);
  • Circoscrizione IV° - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
  • Circoscrizione V° - Italia insulare (Sardegna e Sicilia).

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

I 76 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale tra liste concorrenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.
Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni.
 

Normativa

Raccolta della normativa in tema di elezioni europee
 

Vedi anche

Elettorato passivo e attivo: chi può votare e chi può candidarsi alle elezioni europee

Data ultima revisione dei contenuti della pagina: martedì 03 settembre 2019

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