Elezioni Regionali
Come si svolgono le elezioni regionali
Se al primo turno nessun candidato ha raggiunto il 40% di voti validi è previsto il ballottaggio.
Il sistema di elezione del il Consiglio regionale e del Presidente della Giunta è disciplinato in parte dalla legge nazionale e in parte da leggi regionali.
La normativa di riferimento è la legge regionale n. 51 del 26 settembre 2014, che disciplina lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, e che ha sostituito la precedente legge elettorale regionale (n. 25/2004). Sono state inoltre apportate modifiche alla Legge n. 74/2004 che regolamenta il procedimento elettorale.
Come si elegge il Presidente della Giunta regionale in Toscana
I nomi dei candidati sono riportati sulla scheda con una casella a fianco: l’elettore deve soltanto tracciare un segno sul riquadro.
L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nella casella posta a fianco del nome del candidato. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di genere diverso.
Ogni lista, infatti, deve presentare i candidati e le candidate in ordine alternato di genere.
Casi particolari:
- Se l'elettore esprime tre preferenze: sono considerate valide le prime due preferenze espresse a candidati di genere diverso, secondo l’ordine di presentazione della lista (o solo la prima preferenza, nel caso in cui le tre preferenze siano espresse tutte a favore di candidati dello stesso genere).
- Se l'elettore esprime quattro o più preferenze: tutte le preferenze sono da considerare non valide, ferma restando la validità del voto per la lista e per il candidato presidente ad esso collegata.
Il totale dei voti validi per un candidato Presidente è così dato: somma dei voti espressi sul nome e sul simbolo del candidato, più i voti riferiti alla lista a lui collegata.
Se al primo turno nessun candidato ha raggiunto il 40% di voti validi alle circoscrizioni (che corrispondono alle Province) è previsto il ballottaggio.
Lista regionale
Ogni lista ha la possibilità di presentare una lista regionale bloccata (facoltativa) di massimo tre candidati. In questo caso i candidati della lista regionale sono i primi ad essere eletti.
I nomi dei candidati di questa lista non sono indicati sulla scheda, ma solo sul manifesto. Nel caso sia presente tale lista, sulla scheda, sotto il simbolo, viene riportata la dicitura “lista regionale presente”.
Assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale in Toscana
Con una modifica allo Statuto regionale, il numero dei componenti del Consiglio Regionale è stato fissato a 40 (più il Presidente della Giunta).
Per la Provincia di Prato sono previsti per legge minimo 4 e massimo 6 candidati.
Anche per le elezioni regionali esistono "soglie di sbarramento":
- le coalizioni di lista che hanno ottenuto più del 10%, purché almeno una lista che ne fa parte abbia raggiunto il 3%;
- le liste che, all’interno di una coalizione che ha raggiunto il 10%, abbiano conseguito individualmente più del 3%
- le liste che, pur facendo parte di una coalizione che non ha raggiunto il 10%, abbiano conseguito individualmente più del 5%
- le liste non unite in coalizione che hanno raggiunto il 5%
Il premio di maggioranza scatta quando una coalizione di liste (o anche una singola lista, se un candidato presidente ha una sola lista a sostegno):
- almeno il 60% (24 seggi) se il presidente ottiene più del 45%;
- almeno il 57.5% (23 seggi) se il presidente ottiene più del 40% e meno del 45%;
- nel caso si proceda al ballottaggio, la coalizione collegata al vincitore ottiene il 57.5% (23 seggi).