Elezioni Regionali
Come si svolgono le elezioni regionali
Il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta è disciplinato in parte dalla legge nazionale e in parte da leggi regionali.
La normativa di riferimento è la legge regionale n. 51 del 26 settembre 2014, che disciplina lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana. Sono state inoltre apportate modifiche alla Legge n. 74/2004 che regolamenta il procedimento elettorale.
Come si elegge il Presidente della Giunta regionale in Toscana
Il Presidente della Giunta viene eletto contestualmente al Consiglio Regionale e viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi superiore al 40%.
Il totale dei voti validi per un candidato Presidente è così dato: somma dei voti espressi sul nome e sul simbolo del candidato, più i voti riferiti alla lista a lui collegata.
Se al primo turno nessun candidato ha raggiunto il 40% di voti validi alle circoscrizioni (che corrispondono alle Province) è previsto il ballottaggio.
Lista regionale
Ogni partito può presentare una lista di tre "candidati regionali". Nel caso in cui un partito si avvalga di tale possibilità, sulla scheda elettorale sotto il simbolo appare la scritta "lista regionale presente".
In questo caso i candidati della lista regionale sono i primi ad essere eletti. I nomi dei candidati di questa lista non sono indicati sulla scheda, ma solo sul manifesto pubblicato e affisso al seggio.
Assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale in Toscana
Il Consiglio Regionale è composto da 40 consiglieri, più il Presidente della Giunta.
Per la Circoscrizione di Prato sono previsti per legge minimo 4 e massimo 6 candidati.
Anche per le elezioni regionali esistono "soglie di sbarramento":
- le coalizioni di lista che hanno ottenuto più del 10%, purché almeno una lista che ne fa parte abbia raggiunto il 3%;
- le liste che, all’interno di una coalizione che ha raggiunto il 10%, abbiano conseguito individualmente più del 3%;
- le liste che, pur facendo parte di una coalizione che non ha raggiunto il 10%, abbiano conseguito individualmente più del 5%;
- le liste non unite in coalizione che hanno raggiunto il 5%.
Il premio di maggioranza scatta quando una coalizione di liste (o anche una singola lista, se un candidato presidente ha una sola lista a sostegno):
- almeno il 60% (24 seggi) se il presidente ottiene più del 45%;
- almeno il 57.5% (23 seggi) se il presidente ottiene più del 40% e meno del 45%;
- nel caso si proceda al ballottaggio, la coalizione collegata al vincitore ottiene il 57.5% (23 seggi).