Po-Net » Elezioni a Prato » Guida al sistema elettorale italiano » Referendum » Abrogativo, confermativo e consultivo

Logo Po-Net

Referendum

Referendum abrogativo, confermativo e consultivo

Referendum abrogativo

500.000 cittadini o 5 Consigli regionali possono proporre all'elettorato l'abrogazione, ovvero la decadenza, di una legge (in modo totale o parziali).

Per essere ritenuto valido, deve partecipare alla votazione almeno il 50% degli elettori (il cosiddetto "quorum") e la proposta soggetta a referendum è approvata se viene raggiunta la maggioranza dei voti validi. Se il quorum non viene raggiunto resta in vigore la legge attuale, qualunque sia il risultato del referendum.

Non per tutte le leggi si può richiedere un referendum abrogativo (i limiti riguardano le leggi tributarie e di bilancio, di ratifica di trattati internazionali e di amnistia e indulto). Non può essere oggetto di abrogazione tramite referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Altri limiti nell'accesso al referendum abrogativo arrivavano a seguito delle sentenze di ammissibilità della Corte Costituzionale. La corte ha stabilito che non può essere richiesto referendum:

  • su norme costituzionali, sulle leggi di revisione costituzionale e gli atti con forza di legge passiva peculiare (ad es. le leggi di esecuzione e attuazione di un trattato internazionale);
  • sulle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e solo parzialmente a quelle costituzionalmente obbligatorie, o se l'esito del referendum non ha come risultato definitivo quello di abrogarle completamente;
  • se la forma del suo quesito non si presenti omogenea, chiara, semplice. Inoltre, è richiesta "la nettezza della scelta" o l'"univocità della domanda"per la "contraddittorietà del quesito proposto all'elettore".
  • se il quesito è "ambiguo" o se la domanda è "inidonea a raggiungere lo scopo".

Modalità di svolgimento del referendum abrogativo

La legge di attuazione del referendum prevede che:

  • la richiesta di referendum non può essere depositata nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei 6 mesi successivi alla data di convocazione delle elezioni per una delle due Camere e le richieste possono essere depositate per ciascun anno soltanto dal 1° gennaio al 30 settembre";
  • i referendum sono sottoposti ad un duplice controllo di legittimità al momento del deposito delle firme, ad opera dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e successivamente la Corte Costituzionale dovrà decidere se la richiesta referendaria rientri nelle ipotesi previste nell'art. 75 Cost.";
  • nel caso sia previsto un referendum su un atto e questo venga abrogato prima della data della consultazione popolare, il referendum non avrà luogo.

Referendum confermativi

Le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, possono essere sottoposte a referendum, (cosiddetto "referendum costituzionale"), quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.

Non è previsto un numero minimo di votanti e la proposta soggetta a referendum è approvata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.

Non si può richiedere un referendum se la legge costituzionale è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Referendum consultivo

Con il referendum consultivo i governanti non sono vincolari al parere espresso dai cittadini: dipende da quale valore attribuiscono alla consultazione popolare. È stato utilizzato a livello nazionale una sola volta, nel 1989 per chiedere un parere riguardo il rafforzamento politico delle istituzioni europee. A contrario, questo tipo di referendum è usato spesso a livello locale: i referendum provinciali e comunali sono sottoposti però alle normative, più o meno restrittive, stabilite dalle singole Amministrazioni nei propri Statuti e nei Regolamenti.
 

Data ultima revisione dei contenuti della pagina: lunedì 02 settembre 2019

- Inizio della pagina -
Il progetto Po-Net è sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni Srl www.internetsoluzioni.it