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La SdS Pratese con la Delibera di Assemblea SdS n.2 del 15.02.2021 ha approvato il Regolamento in materia di accesso documentale, semplice o generalizzato.
Regolamento contenuto nella Delibera di Assemblea SdS n.2 del 15.02.2021 (330.3 KB)
Modulo di accesso civico semplice (48.08 KB)
Modulo di accesso civico generalizzato (56.44 KB)
Modulo di accesso documentale (55.85 KB)
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
L'accesso civico "semplice" è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, e rappresenta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti la cui pubblicazione sia obbligatoria in base al D. Lgs. 33/2013.
La richiesta di accesso civico:
La richiesta va rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile della Trasparenza e presentata tramite:
- consegna diretta;
- raccomandata a: Società della Salute Area Pratese, Via Roma n.101 - 59100 PRATO;
- posta elettronica certificata: sdsareapratese@legalmail.it
Si ricorda che la richiesta deve pervenire corredata da copia del documento d'identità in corso di validità. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.
Accesso civico "generalizzato"
L'accesso civico "generalizzato" è disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n.97/2016, e rappresenta il il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli dei quali sia obbligatoria la pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013.
La richiesta di accesso civico:
La domanda va indirizzata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo PEC istituzionale o consegnata direttamente. Si ricorda che la richiesta deve pervenire corredata da copia del documento d'identità in corso di validità. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.
Accesso documentale o accesso agli atti
L’accesso documentale o accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha per oggetto tutti quei documenti e atti che sono formati o detenuti dalla Società della Salute Pratese che normalmente fanno parte di procedimenti e/o processi che riguardano le attività istituzionali dell’Ente.
La richiesta di accesso documentale o accesso agli atti:
• deve essere presentata dai soggetti interessati o da chi ha un interesse diretto;
• ha bisogno di motivazione;
• la visione degli atti e l'estrazione di copia informatizzata è gratuita; l'estrazione di copia cartacea è soggetta al pagamento della tariffa stabilita annualmente.